REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 DICEMBRE 2005 - N. 56
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 12 dicembre 2005, n. 22.
Applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 per l'importazione ed esportazione di vegetali e prodotti vegetali e certificazione fitosanitaria.

ALL'AGENZIA DELLE DOGANE - DIREZIONE REGIONALE
AGLI SPEDIZIONIERI
ALL'UNITÀ OPERATIVA N. 53 - PALERMO
ALL'UNITÀ OPERATIVA N. 54 - ACIREALE
e, p.c.  al servizio fitosanitario centrale 

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre u.s. è stato pubblicato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva n. 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.".
La normativa, entrata in vigore il giorno 8 novembre 2005, ha introdotto sostanziali cambiamenti relativamente alle procedure di importazione, esportazione e controllo alla circolazione dei vegetali, dei prodotti vegetali e di altri articoli regolamentati dalla direttiva in oggetto.
Di seguito vengono illustrati i principali cambiamenti che riguardano i controlli e le certificazioni fitosanitarie per le importazioni e le esportazioni.
L'art. 39 introduce precisi obblighi a carico degli importatori, in particolare i commi 2 e 3 che prevedono:
"2. Gli importatori, o i loro rappresentanti in dogana, devono assicurare che per le spedizioni costituite da, o contenenti, vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'art. 36, attraverso le seguenti informazioni:
a) riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, avvalendosi dei codici della "tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)";
b) dichiarazione "La presente spedizione contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria", o qualsiasi altra dichiarazione equivalente concordata tra l'ufficio doganale del punto di entrata e il servizio fitosanitario competente per il punto di entrata;
c) numero di riferimento della necessaria documentazione fitosanitaria;
d) numero ufficiale di iscrizione dell'importatore al registro ufficiale dei produttori.
3. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana devono dare notifica preventiva all'ufficio doganale del punto di entrata e al servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata dell'imminente arrivo delle spedizioni con congruo anticipo.".
Con l'art. 55 viene introdotta la "tariffa fitosanitaria", sia per i prodotti vegetali importati, sia per quelli in esportazione come specificato nell'allegato XX al decreto legislativo n. 214/2005.
Per le importazioni, le tariffe si applicano solo ai prodotti elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva n. 2000/29/CE.
Per le esportazioni, le tariffe si applicano a tutti i prodotti per i quali viene richiesto un certificato fitosanitario di esportazione o di riesportazione, qualunque sia il prodotto, compresi gli imballaggi in legno.
L'importo minimo della tariffa è fissato in _ 31,50 per spedizione, come specificato nell'allegato XX al decreto legislativo n. 214/2005, quando la quantità della merce equivale al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container. Per quantità superiori o per la presenza di prodotti diversi l'importo della tariffa può essere più elevato, in funzione delle differenti tipologie e quantità, fino ad un massimo di _ 140,00.
Ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa, da effettuarsi come specificato nell'allegato XX al decreto legislativo n. 214/2005, sulla richiesta di rilascio del certificato fitosanitario di esportazione o di riesportazione, deve essere riportato con esattezza il numero dei pezzi, il peso in Kg. o in m3.
Per ogni singolo certificato fitosanitario di esportazione o riesportazione l'importo massimo è stabilito in _ 140,00.
I pagamenti delle somme dovute devono essere effettuati, per il controllo di ogni singola spedizione o per l'emissione di ogni singolo certificato di esportazione o riesportazione, utilizzando l'una o l'altra delle seguenti modalità:
a) versamento diretto presso l'ufficio provinciale di Cassa regionale del Banco di Sicilia S.p.A. - Cassiere della Regione siciliana;
b) versamento in conto corrente postale intestato a Banco di Sicilia S.p.A. - Ufficio di cassa regionale della provincia interessata utilizzando i seguenti conti correnti postali di seguito indicati:
-  conto corrente n. 229922 - conto ordinario - intestato al cassiere Regione siciliana, Banco di Sicilia S.p.A. - Agrigento;
-  conto corrente n. 217935 - conto ordinario - intestato al cassiere Regione siciliana, Banco di Sicilia S.p.A. - Caltanissetta;
-  conto corrente n. 12202958 - conto ordinario - intestato al cassiere Regione siciliana, Banco di Sicilia S.p.A. - Catania;
-  conto corrente n. 11191947 - conto ordinario - intestato al cassiere Regione siciliana, Banco di Sicilia S.p.A - Enna;
-  conto corrente n. 11669983 - conto ordinario - intestato al cassiere Regione siciliana, Banco di Sicilia S.p.A. - Messina;
-  conto corrente n. 302901 - conto ordinario - intestato al cassiere Regione siciliana, Banco di Sicilia S.p.A. - Palermo;
-  conto corrente n. 10694974 - conto ordinario - intestato al cassiere Regione siciliana, Banco di Sicilia S.p.A. - Ragusa;
-  conto corrente n. 11429966 - conto ordinario - intestato al cassiere Regione siciliana, Banco di Sicilia S.p.A. - Siracusa;
-  conto corrente n. 221911 - conto ordinario - intestato al cassiere Regione siciliana, Banco di Sicilia S.p.A. - Trapani.
Nella causale del versamento dovranno essere indicati i dati identificativi del versante, la motivazione del versamento nonché l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio della Regione siciliana, capo 20, capitolo 2000.
Come causale del pagamento devono essere riportati i codici:
-  "cap.2000-1"  (Controllo import);
-  "cap.2000-2"  (Certificazione export e ri-export);
-  "cap.2000-3"  (Autorizzazioni e controlli interni);
-  "cap.2000-4"  (Versamento "una tantum").
In nessun caso potranno essere rilasciati certificati fitosanitari prima del versamento dell'importo dovuto.
Il dirigente genenerale del dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA
(2005.50.3145)
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003*
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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